Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre.
Successivamente la Legge di Bilancio 2022, dopo il voto di fiducia al Senato, è stata approvata dalla Camera il 30 dicembre.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1/9/2021 al 31/12/2021
Il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022 è fissato in 180 giorni.
Il maggior termine non trova applicazione:
- ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
- per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),
- in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.
Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli accolti a seguito di richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la decadenza si produce in caso di mancato pagamento rispettivamente di 18 e 10 rate, anche non consecutive.
Viene inoltre previsto che i debitori che al 22 ottobre 2021 sono incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando quanto previsto precedentemente.
Rinvio abolizione esterometro
Viene rinviata al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. esterometro e la sua sostituzione con l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti esteri a mezzo del SdI mediante emissione di documenti elettronici.
Contabilità di magazzino
Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino decorre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro e il valore complessivo delle rimanenze superiori a 1,1 milione di euro.
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
Nuova definizione di abitazione principale ai fini Imu
Viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo, scelto dai suoi componenti, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano in comuni diversi.
Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale
Viene introdotto l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore.
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%), mentre la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).
Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).
Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro).
Esclusione dall'Irap per le persone fisiche
Sono esentati dall’Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano individualmente attività commerciali, arti e professioni.
Proroga bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura
Possono, in generale, beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia stabilite alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.
31.12.2025 (110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025). Interventi effettuati da condomìni, persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità, proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati), Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
31.12.2023 (60% dell’intervento complessivo entro il 30.06.2023). Interventi effettuati da Iacp ed “enti equivalenti”, cooperative edilizie a proprietà indivisa;
31.12.2022 (30% intervento complessivo entro il 30.06.2022). Interventi effettuati su edifici unifamiliari e su unità autonome funzionalmente indipendenti.
Il bonus facciate viene esteso al 2022, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.
Per tutte le seguenti altre detrazioni il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024:
L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta fino al 2024 (2025 per il superbonus), con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il
bonus colonnine “ordinario”.
Solo per il superbonus il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui esso sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi, a meno che essa non sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Sospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021
Viene estesa anche la 2021 la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, ma solo in favore dei soggetti che nel 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.
Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza.