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Legge di Bilancio 2025

Nuovi obblighi e possibilità di risparmio.

Di seguito una sintesi delle principali novità in materia agevolativa, contabile e fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dai provvedimenti ad essa collegati ("Riforma Irpef-Ires", "Milleproroghe", ecc.).

Trasmissione telematica corrispettivi

Dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatorio che lo strumento mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati (RT), trasmettendo i dati in modo aggregato.

Obbligo di assicurazioni contro gli eventi catastrofali

Viene rinviato al 31 marzo 2025 l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

L’agevolazione viene estesa al 2025.

Credito d’imposta transizione 4.0

Il 2025 sarà l'ultimo anno in cui sarà possibile maturarlo, e solo per investimenti in beni materiali.

Ires premiale

Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell’aliquota Ires al 20% al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva di minimo l’80% degli utili dell’esercizio 2024;

- destinazione ad investimenti di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023 e comunque di almeno 20.000 euro;

- nel 2025 il numero di ULA non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

- nel 2025 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova unità assunta;

- l’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio 2024 o 2025.

Nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo

L’articolo 54 del TUIR viene sostituito dagli articoli dal 54 al 54-octies. Secondo il nuovo dettato il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra i costi afferenti all’attività professionale e tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione alla attività artistica o professionale. La rilevanza fiscale delle somme percepite si ha nel momento in cui per l’erogante si realizza l’effettuazione della ritenuta d’acconto.

Le spese per prestazioni di vitto, alloggio, viaggio e trasporto debbono essere sostenute con metodi di pagamento tracciabili e solo a tale condizione le spese non oggetto di riaddebito analitico resteranno deducibili al 75% e nel limite del 2% dei compensi (o 1% se qualificate quali spese di rappresentanza), le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non costituiranno reddito.

Obbligo di tracciabilità delle spese per prestazioni di lavoro e di rappresentanza

Modifiche agli articoli 51, 95 e 108 del TUIR prevedono che:

- i rimborsi di spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (limitatamente a quelli effettuati per mezzo di autoservizi pubblici non di linea) non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente solo se tali spese sono sostenute con mezzi tracciabili;

- le spese di vitto e alloggio ed i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea, riferibili a trasferte di dipendenti o a compensi corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito di impresa solo se sostenute con mezzi tracciabili;

- gli attuali limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza restano validi solo se esse sono effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Detrazioni per ristrutturazione riqualificazione energetica

Vengono rimodulati i tempi e la misura percentuale di deducibilità delle spese sostenute per Ecobonus, ristrutturazione, Sismabonus, Bonus elettrodomestici, Superbonus.

Rideterminazione valore terreni e partecipazioni

La disciplina, fin'ora sempre prorogata di anno in anno, passa a regime.

Assegnazione agevolata beni ai soci nelle società ed estromissione dei beni nelle ditte individuali

La disciplina viene nuovamente prevista per il 2025. 

Franchigia iva per le attività svolte in altri stati UE

Viene prevista la possibilità, per le imprese italiane che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati UE, di chiedere di operare in regime di franchigia Iva, a condizione che:

- nell’anno precedente il volume d’affari annuo nella UE non sia stato superiore a 100.000 euro;

- nella parte dell’anno in corso il volume d’affari annuo nell’UE non sia stato superiore a 100.000 euro;

- il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia (per l’Italia tale limite è 85.000).

Tassazione cripto-attività

A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è elevata al 33%


Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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