La nuova definizione di default
L'Italia si adegua allo standard della dall’European Banking Authority.
Il concetto di default viene utilizzato dagli intermediari per classificare i clienti sulla base della probabilità che questi ripaghino o meno il debito assunto nei confronti della banca. Un cliente viene classificato in “default” qualora si verifichi almeno una delle due seguenti condizioni:
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di una “obbligazione rilevante”;
- la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
“Obbligazione rilevante” è quella che superi congiuntamente due soglie di rilevanza:
- soglia assoluta di 100 euro per i privati cittadini e le piccole imprese (ossia quelle con fatturato inferiore a 5 milioni e esposizione totale inferiore ad 1 milione) e di 500 euro per le grandi imprese;
- soglia relativa pari all’1% del totale delle esposizioni in essere verso il gruppo bancario.
Ciò equivale a dire che, affinché un cliente possa essere considerato in “default”, esso debba congiuntamente omettere il pagamento di un’obbligazione di importo almeno pari a 100 o 500 euro che costituisca allo stesso tempo anche una cifra superiore all’1% del totale dell’esposizione globale verso la banca, e inoltre tale ritardo deve protrarsi per almeno 90 giorni.
La nuova definizione di default, tuttavia, non impatta sui criteri seguiti dagli istituti finanziari per le segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza", ovvero quando l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito. Le modifiche alla definizione di default non dovrebbero incidere, almeno in teoria, sulle valutazioni effettuate dalle banche le quali dovranno continuare a valutare la generale situazione del cliente e non basarsi solo sul mero ritardo nel pagamento. Gli intermediari, infatti, dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
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