Novità in tema di scambi comunitari e dichiarazioni d'intento

Le regole per provare la spedizione e chiedere la non imponibilità.

Prova della spedizione negli scambi comunitari 

Per qualificare una operazione come “intracomunitaria” sono necessari contestualmente sei requisiti senza i quali la cessione risulta soggetta ad imposta nel paese del cedente: 

soggettività passiva ai fini iva e iscrizione al VIES di entrambe le parti,

comunicazione preventiva al cessionario del relativo codice VIES,

onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito,

trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale,

inserimento della cessione nell’elenco Intrastat e sua trasmissione.

spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro,

Ognuno di tali elementi deve poter essere dimostrato, e le modalità di prova dell’ultimo requisito sono state ora stabilite dal Regolamento 2018/1912/UE del 04.12.2018. Dal 1° gennaio 2020 i beni si presumeranno spediti o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se l’operatore fornirà specifici elementi di prova, diversi a seconda che il trasporto dei beni sia effettuato a cura dal cedente o del cessionario.

Le nuove presunzioni sono “relative”, ovvero l’amministrazione finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove sufficienti che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro. Viceversa nelle note al Regolamento è precisato che l’impossibilità per gli operatori di acquisire i documenti tassativamente elencati non dovrebbe comportare l’automatica imponibilità. Gli operatori manterrebbero quindi la possibilità di provare la cessione con le modalità e la documenta-zione già riconosciute in passato dalla prassi dell’amministrazione finanziaria.

Novità in tema di dichiarazioni d’intento

Con la dichiarazione d’intento il cliente comunica all’Agenzia l’intenzione di avvalersi della facoltà di ricevere dai fornitori, nel limiti del plafond (a grandi linee, la somma delle cessioni estere effettuate l’anno precedente, si parla intatti di “esportatori abituali”), fatture in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972. 

Dal 1° gennaio 2020

- L’esportatore abituale, pur dovendo ancora trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento, non ha più l’obbligo di consegnarla al fornitore unitamente a copia della ricevuta di trasmissione.

- Il fornitore deve comunque porre in essere il riscontro telematico, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale. In difetto, l’emissione di fattura non imponibile comporterà una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

- Nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

- Non è più obbligatoria la numerazione e l’annotazione in apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute, nonché l’indicazione dei relativi dati nella dichiarazione iva.

Nel rimandarvi per un approfondimento vi rimandiamo alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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