Il Decreto Cura Italia

Emanato il primo decreto per fronteggiare l'emergenza.

Sospensione versamenti. Per i contribuenti con ricavi 2019 inferiori a 2 milioni di euro tutti i versamenti di IVA, ritenute su lavoro dipendente e assimilato e contributi previdenziali e assicurativi con scadenza fino al 31 marzo devono essere eseguiti entro il 31 maggio, in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi. I contribuenti appartenenti al comparto turistico/ricettivo sono ammessi alla sospensione indipendentemente dai ricavi 2019.

Gli altri versamenti autoliquidati, comprese concessioni governative e ritenute di redditi di lavoro autonomo scaduti il 16 marzo devono essere eseguiti entro il 20 marzo.

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03 al 31.05 relativi a  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. Dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.

La rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.

Sospensione effettuazione ritenute per i professionisti. I compensi percepiti fino al 31.03 dai soggetti senza lavoratori dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto, a fronte della presentazione di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che “i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62 DL 18 marzo 2020 n. 18”. Sarà lo stesso percettore a dover versare tali ritenute entro il 31 maggio, in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi.

Crediti d’imposta. Sono riconosciuti un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro ed un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sono escluse le attività che hanno potuto rimanere aperte nel periodo di emergenza.

Detrazione erogazioni liberali. Le erogazioni liberali in denaro eseguite dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Sospensione mutui e finanziamenti. Lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione unicamente di un’autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Micro, piccole e medie imprese possono sospendere fino al 30 settembre il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari, mentre dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

Premio per il lavoro in sede. Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Cassa integrazione. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Nel rimandarvi per un approfondimento vi rimandiamo alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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