Proroga sospensione mutui e finanziamenti. Vengono prorogati al 31 gennaio 2021 rispetto all’originario 30 settembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei prestiti, il divieto di revocare le linee di credito accordate “sino a revoca”, la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi.
Estensione credito d’imposta per locazione immobili a uso non abitativo. Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020:
- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;
- il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.
Esenzione imu per il settore alberghiero. Viene introdotta l’esenzione dal versamento, per l’anno 2020, della seconda rata Imu, relativa tra glia altri a immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, degli agriturismi, villaggi turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020; per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga del secondo acconto imposte. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto Mef, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, viene prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Proroga riscossione coattiva. Viene prorogata al 15 ottobre 2020, rispetto all’originario 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020, con conseguente slittamento del termine di pagamento al 30 novembre 2020.
Proroga esonero tosap e cosap. Viene prorogata al 31 dicembre 2020 l’esenzione dal versamento della Tosap e delle Cosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Fino a fine anno, inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo per la richiesta di nuove concessioni o l’ampliamento di quelle esistenti, effettuate telematicamente.
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2020.
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