Il Decreto Rilancio

Ampliata la platea dei soggetti che possono accedere agli aiuti.

VERSAMENTI

- Non sono dovuti il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020.

- Sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento già sospesi, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- Proroga al 16 settembre 2020 del versamento dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di avvisi bonari (ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972) o di comunicazioni degli esiti della liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

- Rinviato al 16 settembre 2020 anche il versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero.

- Prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra. I versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

- È spostata fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che potranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2020 (fine del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

- Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020. A tale termine non si applica però la “tolleranza” di 5 giorni prevista dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.

- Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

CREDITI D’IMPOSTA

- Previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

- Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, nonché un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

- Sino al 31 dicembre 2021 è possibile optare per la cessione ad altri soggetti - compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari - dei crediti d’imposta.

- Per il solo 2020 il "Bonus Pubblicità" è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (e non, come a regime, sul solo incremento rispetto all’anno precedente).

CONTRIBUTI E INDENNITÀ

- Viene prevista, a particolari condizioni, l'erogazione di un contributo a fondo perduto non imponibile al fine delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per poterne usufruire deve essere trasmessa un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011, nonché l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del Decreto.

- Per il mese di Aprile vengono prorogate per il mese di aprile le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30, D.L. 18/2020, mentre per il mese di Maggio l'indennità viene incrementata a 1000 euro.

- Vengono introdotte indennità per nuove categorie di soggetti, come i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, o come i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, o il lavoratori domestici.

BONUS E INCENTIVI

- Viene introdotta una detrazione del 110% per interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici e fotovoltaico, fruibile in 5 rate annuali di pari importo. Tale detrazione maggiorata e accelerata si applica però solo nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

d) a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascuno dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

- La detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici viene elevata al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l’installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

- È prevista la possibilità di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- Introdotto il "tax credit vacanze" per i nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast.

- Ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità” pari al 60% della spesa sostenuta dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

ALTRE MISURE

- Prorogata al 31 dicembre 2020 la consegna beni per il super-ammortamento per i quali sia stato pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.

- Estesa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020 la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa.

- Esteso al  1° gennaio 2021 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

- Rinviato al 1° gennaio 2021 il debutto della “lotteria dei corrispettivi”.

- Per il solo anno 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il rimborso e il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973. Parallelamente sino al 31 agosto 2020 sono sospese le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

- Eccezionalmente per il 2020 passa da 700.000 a 1 milione di euro il limite di compensazione dei crediti.

- Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal relativo canone. Nello stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Nel rimandarvi per un approfondimento vi rimandiamo alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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