Il Decreto Liquidità

Principali contenuti in materia fiscale, contabile e previdenziale.

Garanzia statale per i finanziamenti. La liquidità che il Governo ha dichiarato di immettere nel sistema si traduce in una garanzia prestata sui finanziamenti concessi alle imprese a partire dal 8 aprile, e sempre che la Commissione Europea approvi l’iniziativa statale. Ci si dovrà quindi rivolgere al sistema bancario per ottenere i fondi.

Sospensione versamenti. Per i contribuenti con ricavi 2019 inferiori a 50 milioni di euro, solo se il fatturato e i corrispettivi di marzo e di aprile 2020 hanno subito una flessione di almeno il 33% rispetto a quelli del corrispondente mese del 2019, i versamenti di IVA e ritenute e contributi in scadenza rispettivamente ad aprile e maggio sono sospesi fino al 30 giugno. Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro la condizione è che i ricavi di marzo e di aprile 2020 abbiano subito una flessione di almeno il 50%. Per i contribuenti appartenenti (tra gli altri) al comparto turistico/ricettivo, alla ristorazione o istruzione: i versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilato e di contributi in scadenza fino al 30 aprile devono essere eseguiti entro il 31 maggio, senza condizioni.

Remissione in termini dei versamenti non sospesi. I versamenti dovuti a marzo nei confronti delle pubbliche amministrazioni (che i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 2 milioni di euro avrebbero dovuto eseguire entro il 20 marzo) possono essere eseguiti entro il 16 aprile senza venire considerati tardivi.

Sospensione effettuazione ritenute per i professionisti. I compensi percepiti fino al 31.05 dai soggetti senza lavoratori dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto, a fronte della presentazione di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che “i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 DL 8 aprile 2020 n. 23”. Sarà lo stesso percettore a dover versare tali ritenute entro il 31 luglio, in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi.

Acconti imposte 2020 con metodo previsionale. Gli acconti delle imposte 2020 versati in misura inferiore al dovuto tra giugno e dicembre 2020 non verranno considerati insufficienti se saranno pari ad almeno l’80 dell’imposta che si rivelerà dovuta a consuntivo nell’anno 2021.

Credito d’imposta sanificazione. Il credito d’imposta del 50%, fino a un massimo di 20.000 euro, previsto dal Decreto “Cura Italia”, oltre che alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, potrà essere calcolato anche sulle spese per l’acquisti di dispositivi di protezione individuale.

Nel rimandarvi per un approfondimento vi rimandiamo alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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