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Novità in tema di fattura elettronica e corrispettivi telematici

Fattura: nuovi codici documento, ritenuta e natura dal 2021.
Corrispettivi: nuovo tracciato telematico dal 2021.

Fattura elettronica. Sono stati introdotti nuovi codici documento, ritenuta e natura, utilizzabili per la creazione delle fatture elettroniche. Il nuovo tracciato sarà utilizzabile a partire dal 1 ottobre 2020. Tuttavia si potrà continuare a predisporre e trasmettere le fatture secondo le regole attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Codici documento autofattura per integrazione facoltativa degli acquisti in regime di reverse charge: TD16 per integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno, TD17 per integrazione/autofattura a seguito di acquisto di servizi dall’estero, TD18 per integrazione derivante dall’acquisto di beni intracomunitari, TD19 per integrazione/autofattura derivante dall’acquisto di beni da soggetti esteri identificati in Italia con rappresentate fiscale.

Codici documento autofattura obbligatoria: TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture non ricevute nei quattro mesi dalla data dell’operazione per gli acquisti da cedente italiano (articolo 6 comma 8 DLgs 471/97) o nei due mesi dalla data dell’operazione per gli acquisti da cedenti intracomunitari (articolo 46 comma 5 DL 331/93), TD21 splafonamento, TD22 estrazione beni da Deposito IVA, TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Codici documento a seconda di quando sorge l’obbligo di emissione: TD01 fattura immediata, da trasmettere entro 12 giorni dall’emissione, TD06 parcella, da trasmettere entro 12 giorni dall’emissione, TD24 fattura differita preceduta da documento di trasporto (articolo 21 comma 4 lettera a DPR 633/72), da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, TD25 fattura “ultra differita” in caso di cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21 comma 4 lettera b DPR 633/72), da trasmettere entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, TD26 cessione di beni strumentali e passaggi interni, TD27 autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa IVA.

Codici ritenuta e trattenute previdenziali: RT01 ritenute fiscali persone fisiche, RT02 ritenute fiscali persone giuridiche, RT03 contributo INPS, RT04 contributo ENASARCO, RT05 contributo ENPAM, RT06 altro contributo previdenziale.

Codici natura operazioni non soggette IVA: N2.1 operazioni non soggette ad IVA per mancanza di territorialità (articoli da 7 a 7septies DPR 633/72), N2.2 operazioni non soggette per altri casi.

Codici natura operazioni non imponibili IVA: N3.1 non imponibili a seguito di esportazione, N3.2 non imponibili a seguito di cessioni intracomunitarie, N3.3 non imponibili per cessioni verso San Marino, N3.4 non imponibili per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, N3.5 non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento, N3.6 altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.

Codici natura inversione contabile: N6.1 cessione di rottami e altri materiali di recupero, N6.2 cessione di oro e argento puro, N6.3 subappalto nel settore edile, N6.4 cessione di fabbricati, N6.5 cessione di telefoni cellulari, N6.6 cessione di prodotti elettronici, N6.7 prestazioni comparto edile e settori connessi, N6.8 operazioni nel settore energetico, N6.9 altri casi di inversione contabile.

Corrispettivi telematici. A partire dal 1° marzo 2020 è entrato in vigore un nuovo tracciato telematico che i corrispettivi devono rispettare per essere trasmessi. Tuttavia, esso sarà obbligatorio solo dal 1° luglio 2020. Il nuovo tracciato tra l’altro risolverà il problema della comunicazione di corrispettivi emessi per cessioni di beni in sospeso, corrispettivi per servizi non riscossi, corrispettivi relativi a fatture elettroniche emesse dal RT e corrispettivi delle farmacie non riscossi in caso di distinta contabile riepilogativa SSN (presente negli RT configurati per il sistema TS), tutti casi in cui l’emissione del documento commerciale, diversamente dal solito, non comporta esigibilità iva. L’adozione del nuovo tracciato è inoltre indispensabile per emettere documenti commerciali validi per la cosiddetta “lotteria degli scontrini”.

Documento commerciale da emettere anche in caso di corrispettivo per servizi non pagati. Anche nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale. Il nuovo tracciato record di cui sopra comprende la voce 4.1.10 [non riscosso servizi]. Al momento del pagamento (quando cioè per i servizi si perfeziona l’esigibilità iva) potrà essere emessa fattura o dovrà essere generato un nuovo documento commerciale, richiamando gli elementi indentificativi del documento commerciale precedente.

Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio. Qualora la cessione abbia ad oggetto carburante per autotrazione diverso da benzina e gasolio, l’obbligo di certificazione viene meno stante l’articolo 1, D.M. 10 maggio 2019, che esclude tali regole nei casi dell’articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996.

Ventilazione dei corrispettivi. Nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”.

Lotteria degli scontrini. Dal 1° gennaio 2021 ogni acquisto certificato con documento commerciale genererà un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria. Prima dell’emissione del documento commerciale il cliente potrà chiedere di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si otterrà accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Non saranno coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e tutti gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. Gli esercenti non possono partecipare alle estrazioni per gli acquisti fatti per la propria impresa, ma possono concorrere alle cosiddette “estrazioni zero contanti”, in caso di pagamenti con strumenti bancari.

Nel rimandarvi per un approfondimento vi rimandiamo alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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